Il
presente statuto è in vigore dal 29 Ottobre 2004.
Art. 1 Nome e
sede
“LE PLEIADI” in seguito
(Gruppo) è un'associazione ai
sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero e ha sede a
Miglieglia.
Recapito postale : c/o Funivia Monte Lema - 6986 Miglieglia.
Art. 2 Scopo
Il Gruppo promuove attività di ogni genere nel campo dell’ astronomia ed è indirizzato a tutti. Può aderire ad associazioni ed organizzazioni con scopo analogo. Può organizzare manifestazioni allo scopo d’auto finanziarsi. In particolare intraprende tutti gli atti necessari alla costituzione di una fondazione per l’osservatorio astronomico del Monte Lema zona Sparavera, fondazione senza scopi di lucro e con fini analoghi. Il
Gruppo raccoglie e gestisce i fondi necessari alla sua costituzione e ne garantisce il suo mantenimento.
Art. 3 Soci
attivi
Sono tutte le persone che hanno compiuto 18 anni, che condividono lo scopo del
Gruppo e che hanno versato la quota annuale.
Art. 4 Soci
onorari
Le persone che hanno particolari meriti o che si sono prodigate personalmente a favore del
Gruppo possono essere designate soci onorari.
Art. 5 Dimissioni
Le dimissioni dal
Gruppo sono possibili in qualunque momento. La qualità di socio termina con l'invio al Comitato delle dimissioni scritte.
Art. 6 Esclusione
- I soci che agiscono contro l'interesse del
Gruppo o che ne ledono gravemente l'onore possono essere esclusi dallo stesso, per decisione dell'Assemblea generale, per proposta del Comitato.
-Per dimissioni.
-Per mancato pagamento della tassa.
Art. 7 Organi
Gli organi del
Gruppo sono:
□ l'Assemblea generale.
□ il Comitato.
□ l'Organo di revisione.
Art. 8 Assemblea
Generale ordinaria
L'assemblea generale è l'organo massimo del
Gruppo le Pleiadi. Essa si riunisce a scadenza annuale, al più tardi entro il mese di Febbraio, per trattare gli affari ordinari, su convocazione del Comitato.
La convocazione e il relativo ordine del giorno sono inviati per iscritto ai soci 14 giorni prima della riunione.
Essa nomina ogni tre anni il presidente, i membri del comitato e i revisori dei conti.
Le proposte dei soci concernenti l'assemblea generale devono essere inoltrate per iscritto al Comitato almeno 10 giorni prima della seduta.
Art. 9 Assemblea
Generale straordinaria
L'Assemblea generale è convocata allorché il Comitato, un quinto dei soci o l’organo di revisione, ne facciano richiesta scritta.
Art. 10 Diritto
di voto
Ogni socio in regola con il pagamento della quota sociale detiene un voto.
Il voto avviene per alzata di mano.
Art. 11 Votazioni
Le risoluzioni del
Gruppo sono prese dalla metà + uno dei presenti.
Art. 12 Competenze dell'Assemblea Generale
All'Assemblea generale sono affidate le seguenti competenze;
□ nominare il Comitato e l'Organo di revisione;
□ approvare il conto economico e il rapporto dell'Organo di revisione;
□ dare scarico agli organi di gestione;
□ approvare le quote sociali proposte dal Comitato;
□ deliberare in merito al programma d’attività del Gruppo;
Art. 13 Comitato
Il Comitato è composto da
9 membri. Nel suo interno è eletto il presidente, il vicepresidente, il segretario e il cassiere.
Il presidente rappresenta la società di fronte a terzi e ne coordina le attività
Il vice presidente rappresenta il presidente in sua assenza.
Il segretario si occupa delle pratiche amministrative, del controllo dei soci, di tutte le attività quali le convocazioni e la gestione della documentazione in generale.
Il cassiere è incaricato della parte finanziaria, e presenta il bilancio annuale all’Assemblea generale ordinaria dopo il controllo da parte dei revisori.
Art. 14 Elezione
I membri del Comitato sono eletti ogni tre anni dall'Assemblea e sono sempre rieleggibili.
Art. 15 Competenze
Il Comitato decide e regola tutto ciò che si rende necessario e utile alla gestione e alla tutela del
Gruppo e non sia soggetto a riserve da parte dell’Assemblea generale.
Esso ha il diritto e il dovere di occuparsi di tutte le questioni inerenti del
Gruppo.
Il Comitato si riunisce su invito del presidente o per richiesta di almeno quattro soci.
Art. 16 Obblighi e impegni
Per risultare
vincolanti, i documenti importanti necessitano delle firme solidali:
□ del presidente e del segretario o del cassiere; oppure
□ del vicepresidente e del segretario o del cassiere.
Art. 17 Organo di revisione
L'Organo di revisione è composto di due revisori.
I revisori dei conti sono chiamati al controllo del bilancio annuale allestito dal cassiere.
Art. 18 Elezione
I membri dell'Organo di revisione sono eletti ogni tre anni dall'Assemblea e sono sempre rieleggibili.
Art. 19 Obblighi
I revisori presentano il loro rapporto al Comitato al più tardi 20 giorni prima della data di riunione dell'Assemblea generale ordinaria.
Art. 20 Entrate
Le entrate del
Gruppo sono composte:
□ dalle quote sociali;
□ dai redditi da interessi;
□ da contributi facoltativi, da donazioni e dai ricavi di manifestazioni.
Art. 21 Quote sociali
La quota sociale minima è di Fr 50,00, ritenuta una quota massima di Fr 90,00.
La quota annua per l’anno 2004 è di CHF 50,00.
La quota sociale è stabilita, per proposta del Comitato, dall'Assemblea generale.
L'intera quota sociale è una quota annua per l'anno sociale in corso, indipendente dall'ammissione o dalle dimissioni del socio, vale a dire che non vi è alcuna quota sociale pro rata temporis.
Art. 22 Contributi di enti Pubblici
Il Gruppo è tenuto a utilizzare in modo conforme eventuali contributi provenienti da enti pubblici.
Art. 23 Chiusura dell'esercizio
L'esercizio del
Gruppo si conclude al 31 dicembre, quando vengono chiusi i conti.
Art. 24 Assicurazioni
Il Gruppo non risponde di infortuni, di danni a cose o di pretese avanzate nell'ambito della responsabilità civile per le attività svolte in seno all'associazione da parte dei soci. I soci stessi devono provvedere ad assicurarsi in modo appropriato.
Il Gruppo è tenuto a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile allo scopo di coprire le domande di risarcimento danni esposte contro di lui in base alla normativa in materia per danni a persone o a cose.
Art. 25 Scioglimento
Lo scioglimento
Gruppo deve essere deciso da un'Assemblea straordinaria per decisione di almeno tre quarti dei presenti, è richiesta per questo caso la presenza di almeno la metà degli iscritti.
Gli averi non possono essere venire distribuiti ai soci ma sono destinati ad associazioni aventi i medesimi scopi.
Art. 26 Approvazione e entrata in vigore degli statuti
Gli statuti del
Gruppo LE PLEIADI sono validi a partire dal 29 Ottobre 2004, data di approvazione da parte dell'Assemblea costitutiva.